(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, il fatto che la relativa disciplina abbia riflessi di natura sostanziale (cosa naturale, in considerazione delle caratteristiche premiali dell'istituto), non può valere a cancellare o anche a far solo passare in seconda linea la natura processuale del medesimo istituto e, quindi, dell'intera normativa che lo riguarda, dovendosi in proposito considerare che, tanto nella vigente disciplina, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, quanto nella precedente, l'effetto sostanziale costituito dalla riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. risulta pur sempre rigidamente ed ineludibilmente posto in rapporto di dipendenza rispetto a scelte processuali in tanto attuabili in quanto rispettose delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, dal codice di rito. Ciò posto, ne deriva che le norme in questione non possono non soggiacere alla regola del tempus regit actum che vige nella materia processuale in applicazione, del resto, del principio generale dell'irretroattività della legge fissato dall'art. 11, comma terzo, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo; disciplina, quest'ultima, applicabile alle sole norme penali sostanziali, cioè quelle il cui contenuto incida direttamente sul precetto o sulla sanzione, senza che possa ammettersi la configurabilità di una sorta di tertium genus, costituito da norme qualificabili al tempo stesso come sostanziali e processuali, dovendosi invece, nei casi dubbi, verificare quale sia, in ogni singola disposizione, il carattere prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla disposizione stessa