(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, a seguito della modifica additiva apportata all'art. 464, primo comma, c.p.p. dalla Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 1991 - in base alla quale al giudice del dibattimento č riconosciuta la facoltą di applicare la riduzione di pena stabilita dall'art. 442, secondo comma, c.p.p., qualora ritenga che il processo poteva essere definito «allo stato degli atti» - a tale giudice č stato conferito il controllo sulla legittimitą della pronuncia del giudice per le indagini preliminari di insussistenza del presupposto della decidibilitą in siffatto stato del processo. Ne consegue, per principio generale regolante le impugnazioni di merito, che debba essere il giudice del dibattimento a procedere anche nelle ipotesi in cui, esercitando il controllo di cui innanzi, riconosca l'erroneitą della decisione del Gip. (Nella fattispecie - rigettata dal Gip la richiesta di giudizio abbreviato per essere il processo non definibile allo stato degli atti - il tribunale, su istanza della difesa e ritenuta la piena decidibilitą allo stato degli atti, aveva denegato la competenza a decidere sulla posizione degli imputati e sollevato conflitto. La Corte di cassazione, affermando il principio di diritto di cui in massima, ha dichiarato la competenza del tribunale).