(massima n. 1)
La sentenza emessa in appello contro decisione di primo grado adottata all'esito di giudizio abbreviato non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioč con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito in cancelleria. (Fattispecie in tema di processo minorile).