(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato per reati punibili con la pena dell'ergastolo, la norma transitoria di cui all'art. 4 ter, commi secondo e terzo, del decreto legge 7 aprile 2000, prevede che la richiesta di rito abbreviato sia ammissibile nel giudizio d'appello se è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e se l'istanza è stata proposta prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale rinnovata, la quale non coincide con la chiusura del dibattimento ma corrisponde all'esaurimento dell'attività di assunzione delle prove ed al conseguente passaggio alla discussione delle parti processuali.