(massima n. 2)
Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, č inapplicabile il divieto di utilizzabilitą di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall'art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltą di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.