(massima n. 1)
In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilitą fra tale rito e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato ed il giudice l'abbia respinta ritenendo incongruo il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dal momento in cui il P.M. aveva prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento restava preclusa all'imputato la possibilitą di accedere al rito abbreviato ).