(massima n. 1)
In mancanza di una servitus oneris ferendi o di comunione forzosa o meno del muro perimetrale, è illegittimo l'appoggio di un edificio su un altro vicino. Conseguentemente, qualora il proprietario del muro che subisce l'appoggio proceda alla demolizione del suo edificio, nell'esercizio della facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà, non ha l'obbligo di non demolire il muro perimetrale, né di compiervi le necessarie opere di rafforzamento al fine di renderlo idoneo all'appoggio, ma ove sia o venga a conoscenza della illegittimità dell'appoggio, deve soltanto avvertire il vicino, affinché, contemporaneamente alla demolizione, compia le opere necessarie per conferire al proprio edificio un autonomo equilibrio statico, restando responsabile per i danni derivati dalla demolizione all'edificio che abusivamente appoggia, solo nel caso in cui non abbia dato tempestivo avviso al vicino o abbia effettuato la demolizione senza l'osservanza delle ordinarie cautele.