(massima n. 1)
Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, il documento in cui tale volontà viene manifestata ha funzione di impulso processuale e deve necessariamente confluire nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. Qualora ciò non sia avvenuto (per inerzia o per errore), la materiale allegazione di esso ben può esser disposta anche nel corso del dibattimento (ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 491 c.p.p., che pone espressamente un'eccezione alla preclusione fissata dal primo comma), ovvero richiesta nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603, secondo comma, c.p.p., allorquando il reperimento materiale del documento sia avvenuto dopo il giudizio di primo grado, e comunque disposta d'ufficio ai sensi del terzo comma del medesimo art. 603.