(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralitā cui č espirata la disciplina del processo penale, č consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilitā deve ritenersi coincidente con quello di impossibilitā materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che non possono qualificarsi come atti irripetibili le informative o le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, qualora esse riflettano una mera attivitā di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui č stata acquisita la notizia di reato, dovendosi in tali ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti.