(massima n. 1)
Il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 c.p.p., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con legge 16 dicembre 1999 n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche, e quindi all'esclusiva necessitą di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio. (Fattispecie relativa a conflitto sollevato dal Gip al quale il tribunale aveva disposto la trasmissione del fascicolo processuale perché provvedesse all'adempimento in discorso, ritenuto ingiustificatamente omesso).