(massima n. 1)
Il divieto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., introdotto dall'art. 25 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., non č applicabile alle deposizioni assunte prima dell'entrata in vigore della citata legge, in virtł del principio tempus regit actum.