(massima n. 1)
L'omissione nel decreto di citazione a giudizio dell'avvertimento per l'imputato che ha facoltà d'intervenire e di essere eventualmente sentito, non è causa di nullità del decreto stesso. Ed invero, tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio la legge non annovera il predetto avvertimento; sicché, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall'art. 177 c.p.p., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificamente menzionate nel secondo comma dell'art. 429 c.p.p. (Nella fattispecie si trattava di giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, da svolgersi pertanto con la procedura camerale disciplinata dagli artt. 127 e 599 c.p.p. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha altresì osservato che la procedura camerale non richiede, come necessaria, la presenza fisica del P.M., del difensore e dell'imputato alla cui libera valutazione è rimessa quindi, senza alcuna necessità di invito o di avviso, la decisione di comparire o meno in udienza).