(massima n. 1)
Non può dar luogo a nullità del decreto che dispone il giudizio l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 429, comma 1, lett. d), c.p.p., secondo cui il detto decreto deve contenere anche l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Detta violazione, infatti, non rientra fra quelle espressamente sanzionate da nullità, ai sensi del comma 2 del citato art. 429, ed è anche da escludere una sua riconducibilità alle disposizioni in materia di nullità di ordine generale, ex art. 178 lett. c) c.p.p., dal momento che fonti di prova e i fatti a cui essi si riferiscono sono comunque agevolmente ricavabili dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e già messi a disposizione delle altre parti, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, per cui non può configurarsi alcuna concreta violazione dei diritti di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, alla cui salvaguardia il citato art. 178, lett. c) è finalizzato.