(massima n. 1)
Non č abnorme, anzi č legittimo e doveroso, il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale, non produttivo di alcuna nullitā, riscontrato nel decreto che disponeva il rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui il Gup all'esito dell'udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati per una pluralitā di reati, mentre nel decreto da notificare alle parti, non presenti in udienza, veniva erroneamente omessa una imputazione).