(massima n. 1)
La previsione della legittimazione della persona offesa costituita parte civile alla proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, per motivi ulteriori rispetto alla violazione del contraddittorio, deve essere di stretta interpretazione e non estensibile alla parte civile che non sia anche persona offesa. E ciò, in quanto la impugnazione in questione viene ritenuta destinata solo alla tutela degli interessi penalistici della persona offesa. (Nella fattispecie concreta, relativa a denuncia di falsità di un testamento olografo, la Corte ha ritenuto che alla denunciante, poi costituitasi parte civile, non fosse riconoscibile la qualità di persona offesa, dal momento che i reati di falso, salvo che per le ipotesi procedibili a querela, sono posti esclusivamente a tutela della fede pubblica; conseguentemente ne è stata esclusa la legittimazione al ricorso per cassazione). (Mass. redaz.).