(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell'innocenza dell'imputato, ma quello dell'impossibilitą di sostenere l'accusa in giudizio, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietą degli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili. (Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento emessa dal G.u.p. in presenza di elementi che ha ritenuto apparentemente idonei a confermare, piuttosto che a smentire, l'ipotesi accusatoria).