(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 423 c.p.p. in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che la possibilità del P.M. di modificare l'imputazione, nell'udienza preliminare, non soltanto in base a quanto è emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari, violerebbe il diritto di difesa in quanto non è prevista la concessione di un termine a difesa. Proprio per l'ipotesi di modificata contestazione in base ad elementi già acquisiti nel corso delle indagini, la difesa, in realtà non risulta subire alcun pregiudizio, già essendole noti i suddetti elementi, per l'avvenuto precedente deposito.