(massima n. 1)
In tema di modificazione dell'imputazione, fatto diverso — che legittima la contestazione all'imputato presente anche senza il suo consenso — è quello con connotati materiali anche difformi da quelli descritti nel capo d'imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi (condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio-temporali, sicché, se questi sono alterati, si tratta di un fatto nuovo