(massima n. 1)
Non č impugnabile e non č abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtā dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non č idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che puō sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune.