(massima n. 1)
Costituisce provvedimento abnorme, in quanto al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 178, lett. b) e c), 179 e 180 c.p.p., e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo del tutto generica l'enunciazione del fatto. Per la mancanza di tale enunciazione, che pur costituisce uno dei requisiti formali della richiesta del P.M. (art. 417 lett. b, c.p.p.), non è prevista infatti alcuna nullità ed è, peraltro, consentito nel corso dell'udienza preliminare (art. 423 c.p.p.) procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione