(massima n. 1)
L'imputato, qualora lamenti l'inosservanza, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutti gli atti d'indagine concernenti la posizione oggetto di detta richiesta (come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 145 del 1991), non può limitarsi a indicare l'atto o gli atti che gli risultano non trasmessi, ma deve anche adempiere all'onere - derivantegli dal principio generale della rilevanza che è sotteso, governandola, all'intera materia della prova - di allegarne o richiamarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne, appunto, la rilevanza con riguardo ad un qualunque aspetto della posizione soggettiva del deducente; e ciò fermo restando che, in ogni caso, la mancata trasmissione di atti non può mai dar luogo a nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, giudicando in primo grado con rito abbreviato, il quale aveva sostenuto la nullità dell'udienza preliminare e degli atti successivi sull'assunto che, qualora egli avesse avuto tempestiva conoscenza dell'atto d'indagine di cui lamentava la mancata trasmissione da parte del pubblico ministero, avrebbe potuto determinarsi a compiere scelte processuali diverse da quella adottata)