(massima n. 1)
L'art. 416, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede, a pena di nullità, che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere preceduta dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, rivolto alla persona sottoposta a indagini la quale abbia avanzato richiesta in tal senso, non può dirsi osservato qualora la richiesta anzidetta sia stata inoltrata al giudice prima ancora della data stabilita per l'interrogatorio, nulla rilevando in contrario che l'imputato abbia poi avuto modo di esplicitare le sue difese in sede di udienza preliminare.