(massima n. 1)
Qualora, a seguito della opposizione della persona offesa dal reato, il Gip, fissata l'udienza camerale, abbia disposto un'indagine suppletiva, non può, dopo l'espletamento di tale indagine e in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M. e a nuova opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest'ultima opposizione con provvedimento pronunciato de plano, ma deve fissare nuova udienza camerale.