(massima n. 1)
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio ed a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 secondo comma c.p.p. la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. ed a determinarne eventualmente il rigetto. (Fattispecie nella quale, escluso dal giudice l'elemento oggettivo del reato, la persona offesa aveva indicato quali profili di ulteriore approfondimento elementi che potevano riferirsi solo alla sussistenza del dolo).