(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, c.p.p., considera come condizione di ammissibilitą dell'opposizione l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Ne consegue che l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. (Nella specie, la S.C. ha escluso che avesse tali caratteristiche un'opposizione contenente la generica richiesta della parte offesa di essere sentita per fornire ulteriori elementi di indagine e di ascoltare un teste, senza la precisazione delle circostanze su cui l'audizione avrebbe dovuto vertere).