(massima n. 1)
L'opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che, poiché l'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso (la cui obiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di determinati documenti), il privato, anche se — in concreto — risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell'indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione.