(massima n. 1)
La mancanza di una specifica disposizione che ne preveda l'impugnabilitą ed il principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione fissato nel primo comma dell'art. 568 c.p.p. escludono che le ordinanze con cui il Gip indica al P.M. le ulteriori indagini da svolgere (comma quarto dell'art. 409 c.p.p.) od invita il P.M. a formulare l'imputazione (comma quinto del medesimo articolo) siano impugnabili. (La Cassazione ha altresģ evidenziato che in relazione ai provvedimenti in questione non sarebbe nemmeno ravvisabile un interesse tale da giustificare l'impugnazione ex art. 568, comma quarto, c.p.p., atteso che gli stessi hanno carattere propedeutico ed interlocutorio, si caratterizzano per la loro natura ordinatoria e di mezzo di impulso processuale, non influiscono sul contenuto della decisione, non hanno efficacia preclusiva e non pregiudicano alcun interesse, nemmeno potenziale, dovendosi invece, a tal fine, avere riguardo all'atto conclusivo del procedimento).