(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione, non č impugnabile, come si desume sia dall'ultimo comma dell'art. 409 c.p.p., che ammette l'impugnabilitą soltanto del provvedimento di archiviazione, sia dalle direttive nn. 50 e 51 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, che, prevedendo l'introduzione di un procedimento con il contraddittorio delle parti in materia di archiviazione, non contemplano alcun mezzo di gravame. La predetta ordinanza ha una finalitą di impulso, con portata esclusivamente endoprocedimentale, insuscettibile di pregiudicare il diritto di difesa dell'indagato