(massima n. 1)
Deve ritenersi abnorme la parte del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ordini al P.M. medesimo di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato. Infatti, se per la formulazione dell'imputazione esiste una base normativa che attribuisce al giudice un potere di impulso (art. 409 c.p.p.), per l'iscrizione di indagati nell'apposito registro nessuna norma attribuisce al Gip un potere anche minimo; o, più esattamente, solo nel caso in cui il P.M. richiede l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, il Gip, a norma dell'art. 415 c.p.p., se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ha il potere-dovere di ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, ma al di fuori di questo caso specifico, nessun potere compete al giudice in ordine alle iscrizioni in detto registro.