(massima n. 1)
In tema di archiviazione, i provvedimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 409 c.p.p., con i quali il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da svolgere o lo invita a formulare l'imputazione, non sono impugnabili anche se siano stati adottati in violazione del contraddittorio, giacché manca una specifica disposizione che preveda il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui era stato omesso l'avviso dell'udienza camerale al pubblico ministero).