(massima n. 1)
Può essere proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di accoglimento della richiesta del P.M. di archiviazione non solo nell'ipotesi esplicitamente disciplinata dal sesto comma dell'art. 409 c.p.p., ma in ogni ipotesi in cui risulti compromessa la regolare instaurazione del contraddittorio sulla richiesta stessa, sia perché alla persona offesa — che abbia dichiarato di volerne essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p. — non sia stato dato avviso dell'avvenuta presentazione della richiesta del P.M., sia perché dell'eventuale tempestiva opposizione dell'offeso il Gip non abbia tenuto conto ed abbia omesso di pronunziarsi sulla sua ammissibilità.