(massima n. 1)
La persona offesa, nonostante goda di facoltà e diritti processuali limitatamente a taluni istituti, in quanto interessata alla decisione presa nel procedimento penale, non è parte processuale in senso tecnico; con la conseguenza che ad essa non è riferibile la previsione dell'art. 613 c.p.p., che consente alla parte (in senso proprio) di sottoscrivere personalmente il ricorso. Non può dunque essere preso in esame, perché inammissibile, il ricorso per cassazione (nella specie, avverso un provvedimento di archiviazione) presentato personalmente dalla persona offesa. Inoltre, poiché la persona offesa deve essere rappresentata da un difensore munito di procura speciale a norma dell'art. 100 c.p.p., è parimenti inammissibile il ricorso presentato da difensore sprovvisto di procura.