(massima n. 1)
È irrituale, ma non abnorme, e non quindi ricorribile per cassazione, il procedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale abbia disposto, su richiesta del pubblico ministero presso il medesimo tribunale, l'archiviazione in ordine ad un fatto in relazione ad una sua determinata qualificazione giuridica, ordinando quindi la restituzione degli atti al suddetto pubblico ministero per il successivo inoltro al pubblico ministero presso la pretura, ritenuta competente in relazione ad altra e diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto; e ciò in quanto il suindicato provvedimento si presenta al pubblico ministero presso la pretura come una semplice notitia criminis in ordine alla quale, svolte le eventuali opportune indagini, egli può sempre formulare le proprie conclusioni, quali che esse siano, senza essere però facoltizzato, per l'intanto, a proporre ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.