(massima n. 1)
Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il Gip, nel fissare, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il Gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale, indichi eventuali atti d'indagine «fatta salva ogni diversa valutazione» a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).