(massima n. 1)
Si deve negare natura sostanziale di decreto di archiviazione al provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che dispone l'archiviazione senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della notitia criminis ex artt. 409 e 410 c.p.p., osservando che i fatti sottoposti al suo esame integrano reati di competenza del pretore, e restituisce gli atti al P.M. presso il tribunale perché a sua volta li trasmetta a quello presso il pretore; il decreto di archiviazione, infatti, deve contenere statuizioni in ordine all'infondatezza della notizia di reato o alla sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 411 c.p.p., e non pronunce sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla generica inconfigurabilitą di fattispecie di competenza del giudice adito. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la sussistenza del conflitto di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura al quale gli atti, in attuazione del suddetto provvedimento, erano stati successivamente trasmessi).