(massima n. 1)
L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all'emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall'art. 408, secondo e terzo comma, c.p.p. e 126 att. c.p.p., ben potendo il sollecito inoltro dell'istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, impedire l'emissione del provvedimento predetto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di archiviazione che era stato adottato senza che fosse informata della richiesta formulata dal pubblico ministero la persona offesa dal reato, la quale aveva inoltrato istanza di essere avvisata con telegramma pervenuto il giorno prima dell'emissione del provvedimento stesso).