(massima n. 1)
Deve considerarsi provvedimento abnorme quello caratterizzato da vizi in procedendo o in iudicando, del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall'ordinamento giuridico. In tal caso, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge. (Nel caso in esame, il Gip ha reiteratamente invitato il P.M. a notificare ai denuncianti la richiesta di archiviazione, sulla base dell'erroneo presupposto che gli stessi fossero parti-offese. La Corte, nonostante l'illegittimità del provvedimento, ne ha escluso l'abnormità perché non sussiste un potere esclusivo del P.M. nell'individuazione e nella citazione della parte offesa, essendo lo stesso solo il dominus delle indagini preliminari e la determinazione del giudice comporta un adeguamento alla stessa da parte di tutte le parti, private o pubbliche)