(massima n. 1)
L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero può essere utilmente proposta, come si ricava dalla lettera dell'art. 408, secondo comma, c.p.p., solo fino a che lo stesso pubblico ministero non abbia inoltrato detta richiesta al giudice per le indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale la persona offesa denunciava la nullità del decreto di archiviazione emesso nonostante il giorno precedente alla pronuncia avesse depositato l'istanza di essere informata circa le determinazioni del pubblico ministero, ed ha precisato che non può individuarsi nel testo della legge alcuna disposizione che consenta la sospensione della pronuncia di archiviazione qualora la persona offesa abbia presentato l'istanza de qua successivamente alla formulazione della relativa richiesta da parte del titolare dell'azione penale).