(massima n. 1)
La disciplina della prevenzione in materia di distanze legali tra costruzioni non consente di ipotizzare un diritto del prevenuto all'esecuzione puntuale, da parte del preveniente, del progetto di costruzione originario contemplato nella licenza edilizia, in quanto questa per la sua natura di autorizzazione amministrativa non attribuisce ai terzi diritti maggiori o diversi da quelli che ad essi siano già riconosciuti dalla legge. Conseguentemente, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie, ciò che rileva è soltanto la conformità o meno di tali opere alle norme edilizie essendo, invece, irrilevante l'esistenza e legittimità degli atti amministrativi (licenze, concessioni ecc.) che condizionano in concreto l'esercizio dello ius aedificandi sul piano del diritto pubblico, come pure la conformità delle costruzioni a tali atti.