(massima n. 1)
L'oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, č esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto č l'unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore č semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest'ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, cosė come non ha diritto di opporvisi.