(massima n. 1)
Dal complesso della normativa che regola il processo si ricava il principio secondo cui il pubblico ministero, ove ritenga fin dall'inizio che un fatto sia ictu oculi penalmente irrilevante ovvero che non corrisponda ad alcuna ipotesi di reato (c.d. pseudonotizia di reato), non per questo può esercitare un diretto potere di archiviazione ma è comunque tenuto a chiedere al giudice il relativo provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal denunciante avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero — dopo aver, peraltro, fatto effettuare alcune indagini — aveva disposto la diretta trasmissione degli atti all'archivio, ha annullato senza rinvio il detto provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero per il corso ulteriore).