(massima n. 1)
L'art. 335, comma primo, c.p.p. impone al pubblico ministero l'obbligo di iscrizione immediata della notizia di reato nell'apposito registro. Quanto, invece, all'iscrizione del nome dell'indagato, poiché questa, in base alla stessa disposizione normativa, deve avvenire o «contestualmente» ovvero «dal momento in cui risulta», ne deriva che, verificandosi detta seconda ipotesi, il pubblico ministero viene a fruire di un ambito di valutazione discrezionale la cui esclusività comporta l'insindacabilità da parte del giudice. Non può quindi porsi alcun problema di inutilizzabilità degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 407, comma terzo, c.p.p., per inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, se non con riferimento alla data in cui il nome dell'indagato è stato effettivamente iscritto nel registro in questione. (Nella specie la Corte, pur annullando, poi, per altra ragione, l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva confermato un provvedimento cautelare, ha ritenuto infondata, sulla base dei principi dianzi enunciati, la tesi secondo la quale il preteso ritardo con il quale il pubblico ministero aveva provveduto alla iscrizione del nome dell'indagato avrebbe potuto legittimare la fittizia retrodatazione di tale iscrizione e rendere quindi configurabile l'inosservanza dei termini, con le relative conseguenze).