(massima n. 1)
È utilizzabile sia ai fini della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. sia ai fini cautelari l'atto che, successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, sia stato raccolto in un diverso procedimento: l'inutilizzabilità che colpisce gli atti compiuti dopo il predetto termine, infatti, è geneticamente connessa al tema delle indagini svolte, sicché la sanzione processuale non opera quando l'atto sia stato assunto nell'ambito delle indagini diverse, volte ad individuare gli autori di altri reati.