(massima n. 1)
La proroga della custodia cautelare può essere disposta ancorché sia prossimo a scadere il termine di conclusione delle indagini preliminari perché fra questo termine e il termine di scadenza della custodia cautelare e fra le rispettive proroghe non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità e la scadenza del primo non comporta né la decadenza dalla potestà di chiedere l'archiviazione o di esercitare l'azione penale, né l'estinzione della custodia cautelare già applicata, ma soltanto l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine stesso, secondo il disposto dell'art. 407, terzo comma, c.p.p. La proroga del termine della custodia cautelare può essere disposta ove permanga taluna delle tre esigenze cautelari stabilite dall'art. 274, primo comma, c.p.p., e non soltanto per l'esigenza attinente alle indagini, sempre che in relazione ad esse si debbano compiere «accertamenti particolarmente complessi».