(massima n. 1)
L'art. 407 c.p.p., nella parte in cui indica, al n. 5 della lett. a) del comma 2, tra i reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è fissata a due anni, quelli di «detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra», va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere (anche sulla base del raffronto con le altre previsioni contenute nel medesimo articolo) che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea presenza di entrambe le suddette ipotesi.