(massima n. 1)
Non costituisce manifestazione univoca di una volontą incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 c.p.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la societą assicuratrice per la responsabilitą civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontą di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell'offensore e che, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 c.p.p. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcitoria