(massima n. 1)
Il preveniente può costruire con rientranze orizzontali — nella specie chiostrina — rispetto al confine, realizzando una costruzione lungo una linea spezzata, costringendo il prevenuto che voglia costruire sul confine, in aderenza o in appoggio, ad arretrare in corrispondenza delle rientranze fino a rispettare le distanze minime prescritte, non potendo questi pretendere che il preveniente elimini le rientranze per consentirgli di costruire lungo il confine in linea retta.