(massima n. 1)
Spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice competente per la revisione, la cognizione dell'istanza difensiva proposta nell'esercizio dell'attivitą di investigazione preventiva e diretta all'autorizzazione per il prelievo di frammenti ossei di cadaveri al fine di accertamenti scientifici, specificamente l'esame del DNA, funzionali alla successiva promozione del giudizio di revisione. (Mass. redaz.).