(massima n. 1)
L'art. 391, comma 5, c.p.p., nell'attribuire al giudice della convalida del fermo o dell'arresto il potere di disporre anche l'applicazione di una misura cautelare, non implica che, qualora egli debba anche dichiarare la competenza, per materia o per territorio, di altro giudice al quale quindi vengano trasmessi gli atti del procedimento, non debba trovare applicazione la disciplina prevista in via generale dall'art. 27 c.p.p. per il caso di misura cautelare disposta da giudice incompetente. Ne consegue che il giudice della convalida, una volta dichiaratosi incompetente a conoscere del procedimento, non può neppure decidere sull'istanza di proroga della custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 305 c.p.p.