(massima n. 1)
L'art. 390, comma 1, c.p.p., prevede per la convalida dell'arresto o del fermo un'ipotesi di competenza del giudice per le indagini preliminari, in relazione al luogo in cui l'arresto o il fermo sia stato eseguito, assolutamente inderogabile. Ne consegue che nella determinazione della stessa nessun rilievo spiegano fatti accidentali e contingenti quali la provenienza dell'atto di cui si richieda la convalida. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva omesso il giudizio di convalida del fermo in quanto lo stesso era stato disposto dal pubblico ministero presso il tribunale dei minori e, quindi, da P.M. diverso da quello che aveva richiesto la convalida, ritenendo che, in detta ipotesi fosse competente il Gip presso il tribunale dei minori. La S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata specificando in motivazione che legittimato a chiedere la convalida del fermo, in base all'art. 390 c.p.p., può ben essere anche un pubblico ministero diverso da quello che lo ha disposto, purché territorialmente competente rispetto al luogo in cui la misura è stata eseguita. Sicché è il P.M. che chiede la convalida a trarre la sua competenza da quella del Gip, competenza, quest'ultima, che si determina inderogabilmente in relazione al luogo dell'esecuzione del fermo stesso).